Convivenze di fatto
Ultima modifica 3 febbraio 2022
Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”
Dal 5 giugno 2016 c'è la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, dello stesso o di diverso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, se residenti nel Comune e coabitanti.
Impedimenti
Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità od adozione o se anche uno solo di loro sia tuttora legato da un vincolo matrimoniale o faccia parte di un'unione civile.
I richiedenti di nazionalità straniera, dovranno obbligatoriamente consegnare unitamente alla dichiarazione un'attestazione consolare rilasciata dalle Autorità copetenti del paese di origine, che ne certifichi lo stato libero. L'attestazione per essere accettata dovrà essere tradotta e legalizzata in Prefettura. Sono esenti dall'obbligo di legalizzazione gli Stati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968.
Dal momento della registrazione, si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
Prerogative e diritti riconosciuti
Ai conviventi di fatto sono riconosciuti:
- in caso di malattia o ricovero, il diritto reciproco di visita, assistenza ed accesso ai dati personali in ambito sanitario e la facoltà di designare il partner come rappresentante, in caso di eventuale futura incapacità, per l'assunzione di decisioni in materia di salute e, nell'ipotesi di morte, per le scelte sulla donazione di organi o le celebrazioni funerarie.
- nel caso di decesso del proprietario o del conduttore dell'immobile di comune residenza (o di suo recesso dal contratto), spetta al convivente superstite il diritto di abitazione in essa o, rispettivamente, di succedere nel rapporto; viene pure stabilito il diritto di inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) qualora l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza;
- se uno dei conviventi sia interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l'altro può essere nominato rispettivamente suo tutore, curatore od amministratore di sostegno;
- Nell'ipotesi di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno al coniuge superstite; spettano inoltre i diritti previsti per i coniugi dall'ordinamento penitenziario (ad es. visita al detenuto).
- Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Costituzione della convivenza di fatto
Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica, è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione, scaricabile in fondo a questa pagina. In caso contrario, è necessario regolarizzare la posizione effettuando prima di tutto la variazione di residenza o di abitazione e allegare la dichiarazione al resto della documentazione prevista.
La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e può essere presentata in una delle seguenti modalità (tra loro alternative):
- spedizione a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Comune di Muggiò - Ufficio Anagrafe - Piazza Matteotti 1-20835 Muggiò (MB) allegando le fotocopie dei documenti d'identità dei due interessati;
- trasmissione in via telematica della dichiarazione sottoscritta e scansionata insieme alle copie dei documenti d'identità dei sottoscrittori, in una delle seguenti modalità: via posta elettronica ordinaria all'indirizzo: demografici@comune.muggio.mb.it o via PEC (Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it solo se si dispone di una casella PEC;
- Cessazione della convivenza di fatto
La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:
- se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
- nel caso di matrimonio od unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
- qualora, da dichiarazione di uno od entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finché prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico;
La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto, scaricabile nell'apposita sezione in fondo alla pagina, può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso, sarà inviata dall'Ufficio debita comunicazione all'altra parte.
La dichiarazione di cessazione della convivenza può essere presentata con le stesse modalità sopra indicate per la costituzione.
Contratto di convivenza
I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che lo invierà, entro 10 giorni, al Comune di residenza, per la registrazione in Anagrafe, ai fini dell'opponibilità ai terzi.
La trasmissione potrà essere effettuata:
- a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo: Comune di Muggiò - Ufficio Anagrafe Piazza Matteotti 1 - 20835 Muggiò (MB);
- via PEC all'indirizzo comune.muggio@pec.regione.lombardia.it, con sottoscrizione digitale del documento da parte del professionista;
Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti, che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.