Separazioni e divorzi

Ultima modifica 11 ottobre 2024

Per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente è possibile negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 novembre 2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Tempistiche

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015, n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale e ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Eventuale presenza di minori

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso è valutato esclusivamente dal Procuratore delle Repubblica, che esprime un nullaosta; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del Pubblico Ministero si può aggiungere anche un passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale.

Procedure in seguito alla formalizzazione dell'accordo

L'avvocato, una volta formalizzato l'accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni al comune di:

  • Iscrizione dell'atto di matrimonio (in caso di matrimonio civile);
  • Trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi;
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero;

La documentazione può essere inoltrata via PEC al seguente indirizzo: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M.

Separazioni e divorzi innanzi all'ufficiale dello Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità  per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • Residenza dei coniugi o di almeno uno dei due.

Condizioni per ricorrere a questa modalità di accordo

Si può ricorrere a tale modalità semplificata solo quando non vi siano, nati dalla coppia, figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Inoltre l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l'assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità  economica tra i coniugi dichiaranti).

Nell'accordo verrà  unicamente indicato che si perviene alla separazione o al divorzio.

Fasi dell'accordo

  1. Presso l'Ufficio di Stato Civile, sottoscrizione congiunta dei coniugi, muniti di un documento di identità, della dichiarazione sostitutiva di certificazione. disponibile in questa pagina, nella sezione dedicata alla documentazione;
  2. Successivamente verrà  fissato un appuntamento per un giorno nel quale entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per sottoscrivere l'accordo di separazione o di divorzio; in tale sede verrà  richiesto il pagamento del diritto fisso previsto dall'art. 12, comma 6, della Legge 162/2014, stabilito in Euro 16,00 (Delibera Giunta Comunale n. 145 del 16 dicembre 2014);
  3. L'Ufficiale dello Stato Civile deciderà  poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo) per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  4. La conferma dell'accordo farà  decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione mentre la mancata comparizione equivarrà  a mancata conferma dell'accordo;

Orari ufficio Stato Civile

Si riceve su appuntamento (chiamando il n. 0392709310, da lunedì a venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30) tranne che nei giorni di:

  • Martedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00 (accesso libero, senza appuntamento);
  • Giovedì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30 (accesso libero, senza appuntamento);
  • Sabato: dalle ore 8:45 alle ore 12:00 (accesso libero, senza appuntamento).

Contatti

Telefono: 039/2709320

Mail: statocivile@comune.muggio.mb.it

Modulistica

Dichiarazione sostitutiva divorzio
15-12-2021

Allegato formato pdf

Dichiarazione sostitutiva separazione
15-12-2021

Allegato formato pdf


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