Coronavirus in Lombardia. Le disposizioni valide fino all'8 marzo

Pubblicato il 3 marzo 2020 • Emergenza

Il Presidente del Consiglio ha adottato oggi un decreto che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.

Queste le scelte che sono state prese per il nostro territorio, valide fino all'8 marzo:

Sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.

Si evidenzia che, negli impianti sportivi della Lombardia, è consentito lo svolgimento di "eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro". Si precisa che:

  • gli atleti agonisti devono essere tesserati presso una federazione sportiva affiliata al Coni ed essere impegnati nella preparazione e/o nello svolgimento di attività agonistiche ufficiali;
  • gli impianti sportivi cittadini, cui si fa riferimento con la presente comunicazione, sono lo Stadio Superga 1949, il palazzetto Coppi ed il palazzetto Parri. Restano chiuse le palestre degli edifici scolastici.

Sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;

Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;

Sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile;

Consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell’accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);

Lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

L'apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;

L'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

La biblioteca, al fine di garantire le prescrizioni, fino a domenica 8 marzo garantirà l'apertura negli orari previsti. All'ingresso della sede sarà garantito:

  • la restituzione dei documenti;
  • il ritiro dei documenti prenotati;
  • il prestito e la prenotazione di titoli specifici

Rimane interdetto l'accesso ai locali della biblioteca, ed è pertanto sospesa la consultazione della stampa quotidiana e periodica, la ricerca a scaffale da parte dell'utenza, l'utilizzo delle postazioni di lettura ed ogni altro servizio che richiede l'accesso diretto ai locali.

La limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;

La rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;

La sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

L'obbligo di privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19.

Link utili

Volantino - Dieci comportamenti da seguire

FAQ Ministero della Salute

Indicazioni e comportamenti da seguireù

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Numeri utili

1500 - 800894545 (da contattare solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia)

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Decreto Presidente del Consiglio
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