Emergenza Coronavirus - Le misure in vigore per il periodo natalizio
Pubblicato il 19 dicembre 2020 • Emergenza
Il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, individua per tutto il territorio nazionale specifiche limitazioni mirate ad evitare assembramenti durante le festività natalizie, in vigore dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021.
Ecco la sintesi delle principali misure adottate:
ZONA ROSSA
dal 24 al 27 dicembre | dal 31 dicembre al 3 gennaio | dal 5 al 6 gennaio
Spostamenti. Divieto totale di circolazione (salvo motivi di lavoro, salute e necessità) con una deroga: è consentita dalle ore 5 alle 22 la visita a parenti o amici per un massimo di due persone (i figli minori di anni 14 e le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio).
Attività commerciali: chiusi bar, ristoranti, negozi, centri estetici. Asporto fino alle 22 e consegne a domicilio consentite. Aperti supermercati, beni alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri.
ZONA ARANCIONE
dal 28 al 30 dicembre | 4 gennaio
Spostamenti: consentiti solo all’interno del proprio comune e da comuni sotto i 5mila abitanti entro un raggio di 30km senza poter andare nei comuni capoluogo. Restano validi tutti gli spostamenti per lavoro, necesità, salute. Anche nel corso di queste giornate resta valida le deroga prevista per la visita a parenti o amici per un massimo di due persone (i figli minori di anni 14 e le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio).
Attività commerciali: bar e ristoranti aperti solo per l’asporto fino alle ore 22. Negozi aperti fino alle ore 21. Attivo il coprifuoco dalle 22 alle 5.