Coronavirus. Le cose da sapere per artigiani e commercianti.

Pubblicato il 26 marzo 2020 • Emergenza

Di seguito abbiamo elencato un elenco di domande e risposte per tutti gli artigiani e commercianti colpiti dallo stop a causa dell'emergenza sanitaria.

 

Ecco l'indice:

  1. Lavoro
  2. Credito
  3. Attività artigiane
  4. Informazioni generali
  5. DPCM 10 Aprile - Le novità

1. LAVORO

Qual'è l'ammortizzatore sociale per le imprese artigiane?

Il decreto legge 18/2020 “Cura Italia”, ha previsto, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, una specifica prestazione di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da imprese artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti,   denominata “assegno ordinario”.  La domanda dovrà essere presentata direttamente al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’Artigianato  (FSBA) e non all’INPS.

Possono beneficiare dell'assegno di sospensione anche gli apprendisti?

Si. Possono beneficiare della prestazione anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante

L'indennità di 600 euro a chi spetta?

Il requisito che dà diritto all’indennità, alla luce dei primi chiarimenti forniti dall’Inps, è l’iscrizione del lavoratore autonomo ad una delle seguenti Gestioni speciali presso l’inps: Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Inoltre il lavoratore autonomo non deve essere titolare di un trattamento pensionistico, non deve essere iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria, ad eccezione della gestione separata Inps,  e non deve percepire il reddito di cittadinanza.

Alla luce di questo primo chiarimento si ritiene che anche i coadiuvanti dell’impresa familiare, in quanto iscritti alla gestione artigiana, siano destinatari del beneficio, sempre che ricorrano anche le altre condizioni

2.CREDITO

ci sono strumenti normativi per agevolare/obbligare il finanziamento bancario alle imprese?

Nessun provvedimento legislativo può obbligare una banca a fare credito. Al momento un importante strumento è la garanzia del Fondo Centrale che dovrebbe facilitare l’accesso al credito. Sono inoltre diverse le misure contenute dal DL 18/2020 (Cura Italia) che possono aiutare l’impresa per le proprie esigenze di liquidità immediata:

  • Possibilità di accedere al credito ottenendo la garanzia gratuita dello Stato pari all’80% dell’importo del finanziamento, potendo essere valutate soltanto sulla base del modulo economico-finanziario e non sul modulo andamentale (centrale rischi e altre pregiudiziali);
  • Allungamento automatico della garanzia per l’accesso alla moratoria bancaria o legale;
  • Divieto di revoca o riduzione di importo a tutto il 30 settembre 2020 di finanziamenti accordati fino al 29 febbraio;
  • Rinvio al 30 settembre delle scadenze bancarie  per mutui non rateali;
  • Sospensione al 30 settembre 2020 e allungamento del piano di ammortamento per mutui rateali.

Per le impese sono previste moratorie e/o sospensioni?

Si, il Governo ha previsto specifiche misure per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che hanno contratto prestiti o linee di credito da banche o da altri intermediari finanziari. Per tali finanziamenti la misura predisposta dal Governo dispone che:

  • Le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
  • La restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;
  • Il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell’epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19.

Infine la misura predisposta dal Governo si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come «deteriorato» ai sensi della disciplina rilevante.

La moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia (Fonte: MEF).

Quali sono le condizioni per la sopensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa?

I titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, possono sospendere il pagamento delle rate, fino a diciotto mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • Morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda. È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i novanta giorni consecutivi.

Il Governo ha esteso l’intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (Fonte: MEF)

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti possono accedere alla sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa?

Il Governo ha esteso l’accesso anche che ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus (Fonte: MEF)

3. ATTIVITÀ ARTIGIANE

Per le attività di ristorazione e attività artigiane (rosticcerie, pizzerie al taglio, pasticcerie, ecc.) resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio?

Le attività di produzione alimentare (pizzerie da asporto, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, etc.) possono proseguire l'attività anche se limitatamente alla sola consegna a domicilio dei prodotti. In questo senso opera l'art. 2 del DPCM 22 marzo 2020 che prevede espressamente che le disposizioni del citato decreto si applicano "cumulativamente" a quelle del DPCM dell'11 marzo, che consentiva la prosecuzione delle attività sopra richiamate. Tale interpretazione è confermata anche dall'art. 1, let. f) del DPCM del 22 marzo che stabilisce la prosecuzione delle attività della filiera alimentare (tra cui, testualmente, la produzione e la consegna dei prodotti alimentari)

Le attività di autoripazione possono continuare a svolgere la loro attività?

Le imprese di autoriparazione possono continuare l'attività in quanto i rispettivi codici Ateco (45.2 - 45.4, 52 e 71) sono espressamente previsti dal DPCM 22 marzo 2020  tra le attività che possono proseguire l'attività. Pertanto l'autoriparatore che si reca presso la propria azienda si sposta per ragioni di lavoro, motivazione ritenuta legittima dal decreto citato. Le imprese di autoriparazione devono comunque rispettare il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto al coronavirus negli ambienti di lavoro. Va ricordato quali sono le ragioni per cui il cittadino si può muovere da casa, da cui si ricava indirettamente lo stato di necessità connesso alla riparazione. Infatti, salvo ordinanze locali più restrittive, disporre di un veicolo in efficienza in relazione alle necessità di spostamento, per urgenze possibili di carattere sanitario o lavorativo giustifica il recarsi dall'autoriparatore .

Le officine meccaniche per riparazione di autoveicoli e motoveicoli possono continaure a svolgere l'attività? possono acquistare i pezzi di ricambio?

Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni:

  • Limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);ù
  • Favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio (Fonte: Governo.it)

Un'attività di fotografo può continaure a rimanere aperta?

Le attività artigiane di fotografo e di laboratorio fotografico possono proseguire la propria attività in quanto rientranti nel Codice Ateco 74, previsto dall'Allegato 1 del DPCM 22/03/20. Ugualmente può rimanere aperta l'attività di vendita al dettaglio di materiale per ottica e fotografia (previta dall'allegato 1 del DPCM dell'11/03/20).

Le pulitintolavanderie a gettone sono o meno sottoposte alla sospensione?

L'allegato 2 del Dpcm 11 marzo 2020 annovera tra i servizi per la persona non sospesi:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • Attività delle lavanderie industriali;
  • Altre lavanderie, tintorie

Da ciò si deduce che tutte le lavanderie, in qualsiasi forma esercitata possono rimanere aperte.

Premesso questo, rimane il fatto che nella tipologia di impresa in questione non è prevista la presenza di addetti e pertanto l'imprenditore deve attivarsi perché vengano messe in pratica delle precauzioni:

  • Gli esercizi devono disporre di un cartello che prescriva che il numero massimo di persone che accede all'esercizio deve essere pari al numero delle lavatrici disponibili;
  • Deve essere rispettato il metro di distanza tra le persone;
  • All'interno dell'esercizio le persone possono rimanere per le operazioni di carico e di scarico. Nell'attesa del lavaggio e/o dell' asciugatura devono rimanere fuori rispettando il metro di distanza l'una dall'altra evitando assembramenti.

Chiaramente se non ci sono le condizioni per far rispettare le precauzioni, buon senso e responsabilità impongono la chiusura dell'esercizio

4. INFORMAZIONI GENERALI

In qualità di tiolare posso recarmi in azienda anche se sono chiuso?

Si ritiene che il titolare di un’attività sospesa possa recarsi presso la sede dell’impresa dopo il 25 marzo esclusivamente e per lo stretto tempo necessario per completare le attività indispensabili alla sospensione (ad es. paghe dei dipendenti), sempre che non possa svolgerle a distanza. Al riguardo è opportuno che si alleghi all’autocertificazione la documentazione che comprovi la necessità dello spostamento. Non è invece possibile dopo il 25 marzo recarsi in azienda per continuare a svolgere l’attività sospesa, seppure a porte chiuse

Per le aziende che possono riamnere aperte in quanto forniscono attività di manutenzione essenziale, come è necessario comprovare l'esigenza indifferibile nel caso di interventi su privati?

E' necessario compilare sempre il modulo di autocertificazione eventualmente accompagnato da una comunicazione del cliente che attesti la necessità dell'intervento

Le aziende che hanno la merce pronta, possono continaure con la vendita on line?

Sì, in quanto la vendita online è consentita dal DPCM 11 marzo che si applica cumulativamente al DPCM 22 marzo

Ho un sito per la vendita di prodotti on line. posso  continuare l'attività di vendita?

Sì, l’attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuato online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall’allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020, ancora vigente

Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti anche l'acquisto di beni diversi come abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, ecc?

No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate nell’allegato 1 del Dpcm dell’11 marzo 2020. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari) può esercitare esclusivamente l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità ed è, quindi, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano riposti beni diversi da quelli alimentari e di prima necessità. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo (Fonte: FAQ Governo - 25/03/2020)

I negozi e gli esercizi commerciali che vendono prodotti diversida quelli alimetnari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne al domiclio?

Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (Fonte: FAQ Governo - 25/03/2020)

5. DPCM 10 aprile - Le principali novità

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020, all'art. 2, dispone nuove misure relative alla prosecuzione delle attività produttive industriali e commerciali, modificando in parte l'elenco dei codici ATECO delle attività autorizzate a proseguire, rispetto a quello contenuto nel D.P.C.M. 22 marzo 2020, come integrato dal Decreto del MISE del 25 marzo 2020. Le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10 aprile producono effetto dal 14 aprile 2020 e contestualmente cessano di produrre effetto le disposizioni contenute nei D.P.C.M. dell'8, 9, 11, 22 marzo e del 1° aprile scorsi.

Di seguito si forniscono le principali linee guida per l'attuazione del decreto da parte delle attività industriali produttive e commerciali all'ingrosso.

Sono autorizzate senza necessità di comunicazione alla Prefettura territorialmente competente le seguenti attività:

  • le attività produttive industriali e commerciali all'ingrosso i cui codici ATECO sono inclusi nell'allegato 3 del D.P.C.M. 10 aprile 2020;
  • le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, con l'esclusione dei musei, degli altri istituti e luoghi di cultura e dei servizi che riguardano l'istruzione;
  • le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna dei farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
  • le attività comunque funzionali a fronteggiare l'emergenza.

Sono autorizzate a proseguire, previa comunicazione alla Prefettura territorialmente competente in base al luogo dove è localizzata la sede produttiva le seguenti attività produttive:

  • le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate di cui all'allegato 3;
  • le attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali;
  • le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
  • le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale;
  • le attività funzionali ad assicurare le filiere dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Sono consentite da parte delle attività produttive sospese, previa comunicazione alla Prefettura territorialmente competente le seguenti attività:

  • l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione;
  • la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Istruzioni per la prosecuzione dell'attività

Le società/imprese che hanno già presentato richiesta di autorizzazione alla prosecuzione o comunicazione di prosecuzione dell'attività alla Prefettura ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo scorso, come integrato dal decreto del MISE del 25 marzo, non devono effettuare nuove comunicazioni e l'attività potrà continuare salvo provvedimento di sospensione da parte della scrivente Prefettura, adottato sulla base delle risultanze istruttorie e notificato via P.E.C. all'indirizzo fornito.

Le società/imprese che potranno o vorranno - in quanto facenti parte della filiera - riprendere l'attività produttiva industriale o commerciale sulla base del nuovo elenco di codici ATECO, di cui all'allegato 3 del D.P.C.M. 10 aprile scorso, dovranno presentare la propria comunicazione tramite l'applicativo informatico elaborato da Infocamere e messo a disposizione dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi all’indirizzo https://servizionline.milomb.camcom.it/front-rol/home/listTipologie?categoriaId=91

  • Le società/imprese la cui attività è sospesa sulla base della normativa vigente, in quanto non hanno un codice ATECO autorizzato, né rientrano nelle ipotesi di prosecuzione individuate dal D.P.C.M. 10 aprile scorso, dovranno, sempre per il tramite dell' applicativo, comunicare:
  • la necessità di accedere ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
  • la necessità di accedere ai locali aziendali per svolgere attività di spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

La comunicazione attraverso il portale sostituisce l'invio delle predette comunicazioni alla Prefettura finora effettuate tramite PEC. Conseguentemente le comunicazioni tramite P.E.C. alla Prefettura non saranno più accettate.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 10 aprile 2020 si precisa inoltre che:

  • Le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare in ogni caso i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
  • Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, senza bisogno di alcuna comunicazione alla Prefettura.
  • Le imprese, le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche di cui al comma 1, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica.

Ai sensi dell'art. 2, comma 12 "per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture".

Si informa che le comunicazioni di accesso ai locali aziendali, nonché le comunicazioni di svolgimenti di attività di magazzino dovranno essere trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata ccs.prefmb@pec.interno.it. Per tali comunicazioni non sarà necessario attendere risposta da parte della Prefettura. Le Forze di polizia potranno svolgere controlli presso gli stabilimenti.

Modulo Comunicazioni Prefetto

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