Coronavirus in Lombardia. Scuole chiuse fino al 15 marzo

Pubblicato il 5 marzo 2020 • Emergenza

Nella serata di ieri il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un nuovo Decreto in cui si proroga la sospensione delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e leattività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per quel che riguarda le altre attività restano in vigore le norme già previste per la nostra Regione nel Decreto firmato domenica 1 marzo. Per avere maggiori informazioni abbiamo predisposto un'apposita news qui.

Le misure igienico-sanitarie

  1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  3. evitare abbracci e strette di mano;
  4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
  5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
  7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  11. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Società sportive

In Lombardia - per espressa disposizione dell'art. 4, comma 3 del decreto che trovate in allegato - restano in vigore le misure più restrittive già adottate il 01.03.2020, a cui si aggiungono le integrazioni disposte il 04.03.2020.

In particolare, si rammenta che negli impianti sportivi è consentito lo svolgimento di "eventi e competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro".

E' opportuno precisare che:

  • gli atleti agonisti devono essere tesserati presso una federazione sportiva affiliata al Coni ed essere impegnati nella preparazione e/o nello svolgimento di attività agonistiche ufficiali;
  • gli impianti sportivi cittadini cui si fa riferimento sono lo Stadio Superga 1949, il palazzetto Coppi ed il palazzetto Parri. Restano chiuse le palestre degli edifici scolastici.

E' sospesa, invece, in qualunque impianto,  la pratica "dello sport di base e l’attività motoria in genere", intendendo con ciò tutta l'attività sportiva svolta da persone non tesserate alle federazioni sportive riconosciute dal Coni e non impegnate nella preparazione e/o nello svolgimento di attività agonistiche ufficiali.

Queste sono le disposizioni già in vigore precedentemente, a cui si aggiungono le seguenti misure:

  • in caso di svolgimento di attività sportive nelle modalità sopra indicate, "le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano".
  • l'assenza di pubblico deve essere garantita anche per le attività sportive che si svolgono all'aperto.

Si chiede di attenersi rigorosamente alle disposizioni indicate, sia per quanto riguarda le attività che in ordine alla regolamentazione dell'accesso agli spogliato ed al rispetto della distanza minima di un metro.

Decreto 4 marzo

Allegato formato pdf

Vademecum misure igienico sanitarie

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